Art. 178 · Dell'allievo maniscalco.
RegolamentoCapo XIII

Art. 178

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Dell'allievo maniscalco.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 637. L'allievo maniscalco è scelto dal capitano coll'approvazione del colonnello fra i soldati dello squadrone che abbiano qualche pratica di mascalcia, od anche semplicemente dei lavori di fucina. Aiuta il maniscalco nel suo lavoro giornaliero, e procura di acquistar pratica e cognizioni bastanti per poterlo surrogare all'occorrenza. § 638. Egli è obbligato di trovarsi a tutte le istruzioni ed esercitazioni, non che a qualunque rivista, nè può esserne dispensato che per speciale e momentanea concessione del proprio capitano.
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