Art. 176 · Sotto le armi.
RegolamentoCapo XII

Art. 176

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Sotto le armi.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 625. Sotto le armi l'immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del militare; egli non deve proferir parola, nè far movimento, se non in seguito a comando militare. § 626. Senza l'autorizzazione del suo superiore non può allontanarsi dal suo posto, nè dai ranghi.
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