Regolamento›Capo XII
Art. 176
336 / 413Sotto le armi.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 625. Sotto le armi l'immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del militare; egli non deve proferir parola, nè far movimento, se non in seguito a comando militare.
§ 626. Senza l'autorizzazione del suo superiore non può allontanarsi dal suo posto, nè dai ranghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-176