Regolamento›Capo XII
Art. 174
334 / 413Suoi doveri essendo di guardia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 601. Il soldato di guardia deve ben comprendere l'importanza del servizio affidatogli, e considerare che può alle volte dipendere da una sentinella la salvezza di una truppa, ed anche di una intiera Armata.
§ 602. Egli vi si presenta colle sue armi e munizioni in perfetto stato, dopo essersi assicurato che esse siano in stato da potersene valere occorrendo.
§ 603. Durante la guardia, non può per qualsiasi causa allontanarsi dal posto, senza l'ordine o la permissione del comandante di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-174