Art. 174 · Suoi doveri essendo di guardia.
RegolamentoCapo XII

Art. 174

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Suoi doveri essendo di guardia.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 601. Il soldato di guardia deve ben comprendere l'importanza del servizio affidatogli, e considerare che può alle volte dipendere da una sentinella la salvezza di una truppa, ed anche di una intiera Armata. § 602. Egli vi si presenta colle sue armi e munizioni in perfetto stato, dopo essersi assicurato che esse siano in stato da potersene valere occorrendo. § 603. Durante la guardia, non può per qualsiasi causa allontanarsi dal posto, senza l'ordine o la permissione del comandante di essa.
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