Regolamento›Capo XII
Art. 172
332 / 413Avvertenze speciali riguardo alle armi, bufetterie e bardature.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 595. Per ben conservare le sue armi, ed i vari pezzi di ferro e di ottone, il soldato si attiene alle vigenti istruzioni pel buon governo delle armi.
§ 596. Egli deve perciò conoscere esattamente tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di smontarli e di ricongiungerli, la nomenclatura e lo scopo di ciascuno di essi.
§ 597. Procura di avere gli arredi di bufetteria sempre imbiancati, od anneriti a dovere, secondo la loro qualità.
§ 598. Impara a conoscere l'uso delle parti componenti la bardatura del cavallo, il modo di mantenerle in buono stato, e la loro particolare denominazione.
Unge con grasso non salato le coreggie e gli altri pezzi di cuoio che più facilmente possono guastarsi, non essendo coloriti nè incerati.
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