Art. 166 · Cura della propria salute.
RegolamentoCapo XII

Art. 166

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Cura della propria salute.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 582. Ogni soldato è tenuto ad avere cura della propria salute, anche per conservarsi in istato di servire con tutte le forze il Re e la Patria, e non perdere l'occasione di farsi onore. A conservar la salute servono specialmente la nettezza e la temperanza. § 583. Venendo ad ammalare, ne informa il caporale di squadra e quello di settimana, guardandosi di nulla celare per malintesa avversione all'ospedale. Quando all'ospedale egli avesse lagnanze a porgere, egli può esporle al direttore dello stesso, all'uffiziale d'ispezione, od anche al suo comandante di squadrone, quando questi si reca a visitarlo.
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