Regolamento›Capo XII
Art. 166
326 / 413Cura della propria salute.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 582. Ogni soldato è tenuto ad avere cura della propria salute, anche per conservarsi in istato di servire con tutte le forze il Re e la Patria, e non perdere l'occasione di farsi onore.
A conservar la salute servono specialmente la nettezza e la temperanza.
§ 583. Venendo ad ammalare, ne informa il caporale di squadra e quello di settimana, guardandosi di nulla celare per malintesa avversione all'ospedale.
Quando all'ospedale egli avesse lagnanze a porgere, egli può esporle al direttore dello stesso, all'uffiziale d'ispezione, od anche al suo comandante di squadrone, quando questi si reca a visitarlo.
Storico versioni
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