Regolamento›Capo XII
Art. 164
324 / 413Degli appuntati e loro doveri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 578. Gli appuntati devono osservare tutti i doveri del soldato:
Col tenersi lontani da ogni traviamento, e col dare ai loro compagni l'esempio di ogni virtù militare; corrisponderanno essi convenevolmente all'intenzione dei superiori che li distinsero, e si renderanno meritevoli di avanzamento.
§ 579. Gli appuntati, dovendo all'occorrenza rimpiazzare i caporali, e giovare col loro esempio a mantenere l'emulazione nei giovani soldati, ed a dirigerli, non ponno esser distolti dallo squadrone per alcun servizio particolare, come sarebbe presso gli uffiziali.
§ 580. Allorquando un appuntato è comandato presso un superiore, si conforma alle precedenti istruzioni dettagliate dal § 551.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-164