Art. 164 · Degli appuntati e loro doveri.
RegolamentoCapo XII

Art. 164

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Degli appuntati e loro doveri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 578. Gli appuntati devono osservare tutti i doveri del soldato: Col tenersi lontani da ogni traviamento, e col dare ai loro compagni l'esempio di ogni virtù militare; corrisponderanno essi convenevolmente all'intenzione dei superiori che li distinsero, e si renderanno meritevoli di avanzamento. § 579. Gli appuntati, dovendo all'occorrenza rimpiazzare i caporali, e giovare col loro esempio a mantenere l'emulazione nei giovani soldati, ed a dirigerli, non ponno esser distolti dallo squadrone per alcun servizio particolare, come sarebbe presso gli uffiziali. § 580. Allorquando un appuntato è comandato presso un superiore, si conforma alle precedenti istruzioni dettagliate dal § 551.
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