Art. 163 · Doveri comuni ai sott'uffiziali e caporali.
RegolamentoCapo XI

Art. 163

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Doveri comuni ai sott'uffiziali e caporali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 574. I sott'uffiziali ed i caporali devono conoscere perfettamente i doveri e le attribuzioni dei gradi od impieghi inferiori al loro, onde esigerne la stretta osservanza dai loro dipendenti. § 575. Terranno un elenco nominativo di quest'ultimi conformi al modello n.° 48 col nome e numero di matricola dei cavalli che loro sono destinati, e procurano di conoscerne le varie abilità, le inclinazioni, la condotta ed il modo di servire, sia per loro norma, sia per essere in grado di porgere ai superiori le informazioni onde fossero richiesti. Devono conoscere per nome tutti i militari del rispettivo squadrone, non che il nome e numero di matricola dei cavalli del proprio plottone. § 576. Occorrendo che taluno di essi abbia una consegna qualunque, sia egli di servizio o no, ma trovisi superiore in grado od anzianità fra i presenti, dovrà all'avvicinarsi di un uffiziale superiore o di servizio, farsi incontro, messosi alla posizione del saluto e dato il Guardia-a-voi somministrare quelle indicazioni che possono essere necessarie, cominciando sempre colle parole: Signor (e qui esprimere il grado dell'uffiziale a cui parla) sono qui comandato per... ovvero trovansi presenti... (e qui indicare il servizio od il numero degli uomini e cavalli). § 577. Devono finalmente ben conoscere le attribuzioni ed i doveri del grado od impiego superiore immediatamente al loro, ond'essere in grado d'esercitarne, occorrendo, le funzioni.
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