Art. 16 · Facoltà ai militari di presentarsi in persona ad un superiore di grado elevato.
RegolamentoCapo III

Art. 16

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Facoltà ai militari di presentarsi in persona ad un superiore di grado elevato.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 50. Il militare che desidera di presentarsi ad un superiore del proprio squadrone, dal quale non dipenda immediatamente, può farlo senza autorizzazione veruna. § 51. Se poi desidera presentarsi ad altro superiore non immediato, deve domandarne per la via gerarchica l'annuenza di questo, ed anche del comandante del Corpo, se si tratta di un superiore più elevato in grado di esso comandante. § 52. Sempre che non vi ostino motivi gravi, i superiori, cui viene sporta alcuna delle indicate domande, vi consentono anche senza chiederne al petente lo scopo. § 53. Hanno facoltà di presentarsi direttamente al Ministro della guerra senza superiore autorizzazione, ma senza però porgere lagnanze contro i superiori, nè rapporti riguardanti direttamente la disciplina. a) Gli uffiziali generali ed i comandanti di Corpo, per affari concernenti le truppe al loro comando affidate. b) Gli uffiziali in licenza quando sia loro mancato il tempo di procurarsi l'autorizzazione voluta. § 54. Gl'ispettori dell'Esercito, e così pure gl'ispettori di contabilità possono con espresso ordine del giorno far facoltà ai militari dei Corpi da essi rassegnati, di presentarsi loro direttamente durante l'ispezione, senza superiore autorizzazione, purchè per affari relativi alle rispettive attribuzioni di essi ispettori. § 55. In casi straordinari, o di somma premura, ed ove si trattasse della sicurezza dello Stato, o di altra cosa di massimo rilievo, può qualunque militare presentarsi direttamente a qualsiasi superiore senza passare per la via ordinaria.
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