Art. 15 · Forma dei richiami e delle domande, e loro esito.
RegolamentoCapo III

Art. 15

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Forma dei richiami e delle domande, e loro esito.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 46. I richiami e le domande dei sott'uffiziali, caporali e soldati che devono progredire sino al comandante del Corpo od oltre, sono stesi per iscritto, e vidimati dal comandante di squadrone. Sono pure stesi per iscritto e vidimati dal comandante del Corpo tutti i richiami e le domande dei militari che devono salire ad uffiziali di grado superiore al suo. § 47. Il superiore che vidima un richiamo od una domanda deve esprimervi il suo avviso e le sue osservazioni. § 48. Nessun superiore può ricusare di vidimare e trasmettere a chi spetti il richiamo di un suo inferiore, salvo che non sia presentato nel modo stabilito, o non sia scritto in termini pienamente convenienti e rispettosi, nel qual caso anzi il richiamo sarà considerato come un atto di subordinazione. § 49. Il superiore che ha ricevuto un ricorso rimanda al ricorrente la risposta per la stessa via gerarchica.
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