Regolamento›Capo XI
Art. 149
306 / 413Attribuzioni e doveri principali del furiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 533. Il furiere è il primo sott'uffiziale dello squadrone, e deve essere distinto per probità e perfetta cognizione del servizio, e per zelo nel disimpegnarlo. Egli deve anche appropriarsi quella maggiore urbanità di maniere che si conviene alla sua carica.
§ 534. Tiene i registri prescritti al § 520, eccetto il modello n.° 3, ed eseguisce tutti i lavori di scrittura che gli sono commessi.
§ 535. È mallevadore verso il capitano dell'impiego delle somme affidategli, e di tutte le robe che ha in caricamento, non che della perfetta regolarità ed esattezza d'ogni operazione contabile.
§ 536. Deve essere istruito convenientemente nelle varie scuole, manovre ed esercitazioni, onde poterle fruttuosamente insegnare ai suoi inferiori.
Veglia perché i sott'uffiziali e caporali, nell'ammaestrare i nuovi soldati, non insegnino loro principii erronei, difettosi, o contrari alle sane regole di disciplina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-149