Regolamento›Capo IX
Art. 144
268 / 413Cambio di furiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 514. Nei cambi di furiere il capitano assesta il conto di quello che cessa, verifica accuratamente tutti i registri e i documenti dello squadrone, ed assiste cogli altri uffiziali del medesimo alla consegna delle robe, delle armi, e delle bardature affidate alla custodia del furiere cessante, non potendo far pesare prima di tale consegna veruna responsabilità sul succedente.
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