Regolamento›Capo IX
Art. 142
266 / 413Vigilanza sui cavalli dello squadrone.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 505. Il capitano veglia scrupolosamente alla conservazione dei cavalli affidatigli, esigendo che loro si abbiano dai soldati e sott'uffiziali tutte le cure prescritte, egualmente che dal veterinario e dal maniscalco, opponendosi al pagamento in favore di quest'ultimo del prezzo della ferratura, se non è mantenuta a dovere nello squadrone, e dando, in caso di somma incuria, i cavalli a ferrare per un dato tempo ad un altro maniscalco, previa però l'approvazione del comandante del Corpo.
§ 506. Si assicura che il numero di matricola apposto sul piede sinistro d'ogni cavallo sia sempre bene apparente e conforme a quello del ruolo.
§ 507. Ordina che si faccia il crine ai cavalli, ogniqualvolta conosca che ne abbisognano, come pure il taglio della coda disotto di quattro dita dall'unghietto (castagna)
§ 508. Egli può, quando si accorge che un cavallo deperisce evidentemente nelle mani di un soldato, levarglielo, e consegnarlo ad un altro, badando per quanto è possibile che l'indole e la qualità del cavallo si confacciano con l'umore e l'abilità del cavaliere. A quei soldati poi che mettono particolare impegno nel ben custodirli e bene condurli, usa riguardi, qualora in occasione di rimonta bramino prendere un nuovo cavallo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-142