Art. 137 · Vigilanza sui nuovi soldati.
RegolamentoCapo IX

Art. 137

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Vigilanza sui nuovi soldati.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 489. Il capitano procura di presto conoscere il cognome dei suoi soldati, di sapere se sappiano leggere e scrivere, se abbiano qualche cognizione speciale e tutti quegli altri particolari che possano tornare utili al servizio. § 490. Veglia poi specialmente a che i nuovi soldati vengano sempre, e segnatamente nelle istruzioni, trattati con amorevolezza e pazienza, sia dai loro superiori, che dai soldati anziani, vietando rigorosamente ogni maltrattamento, soprattutto per parte degli istruttori. Procura che loro s'inculchino sane regole di servizio e di disciplina, ed imparino il significato dei principali vocaboli italiani che si usano in servizio.
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