Art. 136 · Vigilanza sui militari dello squadrone.
RegolamentoCapo IX

Art. 136

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Vigilanza sui militari dello squadrone.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 483. Il capitano deve essere pienamente informato di tutto ciò che riguarda il suo squadrane in generale, ed ogni militare del medesimo in particolare, giacché a lui spetta di conoscerne più particolarmente l'indole, la capacità ed i servizi, che altri, occorrendo, se ne può ripromettere, e farne a suo tempo annotazione sugli specchi mentovati ai §§ 492 e 495. § 484. Veglia accuratamente sulla condotta morale di tutti i suoi dipendenti, ritenendoli per quanto possibile dal traviare, e ricorderà loro di frequente che sono strettamente obbligati a concorrere con tutte le loro forze e con tutti i loro mezzi al bene del servizio. § 485. Avvertirà in ispecie che quei soldati, cui per avventura sia stato permesso di lavorare presso i capi-operai del Corpo, non abusino di tale concessione dandosi all'ozio, od al mal costume. La stessa vigilanza eserciterà sugli attendenti che abbia nello squadrone, promovendo anche il cambio di coloro che, dopo le ricevute ammonizioni, non si conducessero in modo pienamente appagante; si accerterà inoltre che essi non vengano clandestinamente esentati dalle istruzioni cui devono intervenire. § 486. Ammettendo alcun inferiore alla sua presenza, vestirà una montura decente. § 487. Ammalandosi alcun militare dello squadrone, lo visiterà di quando in quando, e veglierà perché sia convenientemente trattato. § 488. Nel caso di mancanza grave, o di reato commesso da un suo dipendente, presente tosto al comandante del Corpo, per la via gerarchica, un rapporto del fatto, e di tutte le circostanze che lo accompagnarono, coll'indicazione delle prove, e dei testimoni quando ve ne siano, e della condotta abituale del colpevole; fa custodire, ed occorrendo, fa unire al rapporto ogni cosa che possa servire di prova, o d'indizio della mancanza, o del reato.
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