Regolamento›Capo VIII
Art. 129
210 / 413Dei trombettieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 458. I trombettieri devono essere risoluti e coraggiosi, affinché negli scontri col nemico, non solo mostrino il valore di ogni bravo soldato, ma altresì stieno all'erta incessantemente, e sappiano col suono della tromba dirigere l'ardire della truppa a quel punto che verrà loro indicato per nuocere maggiormente al nemico.
§ 459. Essi debbono sapere eseguire colla tromba i segnali prescritti dal regolamento d'esercizio, e quelli descritti nel fascicolo di musica annesso al presente regolamento, senza variarne nè alterarne in modo alcuno l'esecuzione.
§ 460. Devono esser destri e risoluti a cavallo, onde poter dare a qualunque andatura i segnali ordinati dal comandante della truppa.
§ 461. Essi dipendono dal caporale trombettiere e dal trombettiere maggiore, perciò soltanto che riguarda l'istruzione ed il loro servizio particolare.
Quanto alla disciplina ed all'amministrazione interna, dipendono come i soldati, dal caporale della loro squadra, e dagli altri superiori dello squadrone rispettivo.
§ 462. I trombettieri non vanno esenti dall'operazione del governo dei cavalli, ma quando ne sieno sufficientemente pratici ponno coll'approvazione del comandante del Corpo, esserne dispensati.
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