Art. 126 · Dei capi operai.
RegolamentoCapo VIII

Art. 126

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Dei capi operai.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 445. I capi operai debbono farsi ubbidire dai propri operai, esigendo l'adempimento dei loro doveri. § 446. Dipendono in tutto ciò che riguarda la loro professione dall'uffiziale di massa, gli ordini e le consegne del quale devono rigorosamente eseguire; e nel rimanente sono dipendenti dallo stato maggiore. § 447. Il capo morsaio dipende inoltre dall'uffiziale incaricato del buon governo delle armi. § 448. Tutti devono ottenere l'assenso dell'uffiziale di massa prima di presentare all'aiutante maggiore domande di licenza.
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