Art. 125 · Sott'uffiziali porta-lettere. Ricapito delle lettere.
RegolamentoCapo VIII

Art. 125

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Sott'uffiziali porta-lettere. Ricapito delle lettere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 441. Il porta-lettere è scelto fra i sott'uffiziali più integri, di sufficiente capacità, e di preferenza fra quelli ascritti allo stato maggiore. § 442. Riceve una commissione firmata dal comandante del Corpo, munita del sigillo del Corpo, portante il suo nome, cognome, grado e contrassegni e firmata anche da esso sott'uffiziale, acciocchè gli uffiziali di posta possano accertarsi della sua identità personale. § 443. Egli è incaricato di ritirare dagli uffici delle poste tutte le lettere e pieghi indirizzati a persone attinenti al Corpo. Egli reca perciò le lettere della truppa al comandante del Corpo, e distribuisce quindi ai furieri le lettere indirizzate ai militari degli squadroni rispettivi, rimettendo personalmente quelle degli uffiziali che ne lo avessero particolarmente incaricato, e quelle ove sia indicato contenersi vaglia postali. § 444. Il porta-lettere non può ricevere per i servizi suddivisati veruna retribuzione dai militari, ma il comandante del Corpo ha facoltà di fargli accordare una gratificazione sulla massa d'economia.
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