Art. 124 · Dei sott'uffiziali e caporali d'amministrazione.
RegolamentoCapo VIII

Art. 124

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Dei sott'uffiziali e caporali d'amministrazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 438. I sott'uffiziali e i caporali d'amministrazione dipendono dagli uffiziali contabili, e sotto la loro direzione attendono alla tenuta dei registri di contabilità, ed agli altri lavori di scrittura loro assegnati. § 439. Come appartenenti al piccolo stato maggiore, dipendono dagli aiutanti maggiori, e dal furiere maggiore per quanto non riguarda le speciali loro incumbenze. § 440. Essi devono sempre partecipare alle esercitazioni, scuole, parate, ed alle altre riunioni del reggimento, eccetto quando ne siano temporaneamente dispensati dal comandante del Corpo.
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