Regolamento›Capo VIII
Art. 122
203 / 413Attribuzioni e doveri del furiere maggiore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 434. Il furiere maggiore è il primo fra i sott'uffiziali del Corpo, e vuol essere uomo operoso, abile nella scrittura, e nel conteggio, e di condotta esemplare.
§ 435. Egli dipende direttamente dagli aiutanti maggiori, esercita pel piccolo stato maggiore le funzioni che negli squadroni sono affidate ai furieri, coadiuva gli aiutanti maggiori nelle istruzioni loro affidate, attende sotto i loro ordini ai lavori di scritturazione assegnati alla maggiorità, compila specialmente i riepiloghi delle forze degli squadroni occorrenti per le distribuzioni di cui la maggiorità è incaricata, e concorre alle distribuzioni medesime, vegliando sulla quantità e qualità delle cose distribuite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-122