Regolamento›Capo VII
Art. 121
196 / 413Del veterinario in 2.°
In vigore dal 1 giu 1864
§ 433. Il veterinario in 2.° dipende da quello in 1.°.
Pel rimanente le sue attribuzioni e i suoi doveri sono quelli stabiliti pel medesimo, dovendo coadiuvarlo in tutti i servizi, e rendersi capace di rimpiazzarlo tanto al Corpo che in distaccamento, e nel fare un corso di teoria ai maniscalchi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-121