Regolamento›Capo VII
Art. 120
195 / 413Proposte e relazioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 427. Egli propone al comandante del Corpo per la via dell'uffiziale superiore di servizio, sia il regime del verde, che della farina di segala e della crusca ogni qual volta lo giudica conveniente a norma dei regolamenti in vigore; ma non si faranno mai di questa ultima distribuzioni generali, dovendosi usare anzi con gran moderazione anche delle particolari.
§ 428. Propone altresì per la via del capitano d'ispezione tutte le misure convenienti per la cura e per il buono stato dei cavalli del Corpo, non che tutte le precauzioni circa la salubrità delle scuderie e delle infermerie.
§ 429. Fa la proposta per l'uscita dall'infermeria dei cavalli risanati.
§ 430. Propone la separazione dei cavalli affetti da malattie contagiose dai sani, e a seconda della gravità delle medesime propone anche il loro individuale isolamento.
§ 431. Egli fa relazione ai comandanti degli squadroni avvisandone ad un tempo l'uffiziale superiore sui cavalli, ai quali occorresse una cura od una operazione speciale, o che non fossero più atti al servizio per cagione d'infermità, onde il comandante del Corpo possa dare le occorrenti disposizioni.
§ 432. Compila alla fine d'ogni mese un quadro statistico conforme al modello n. 56.
Storico versioni
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