Art. 12 · Via gerarchica da osservare nella trasmissione dei rapporti.
RegolamentoCapo III

Art. 12

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Via gerarchica da osservare nella trasmissione dei rapporti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 37. I militari devono trasmettere i loro rapporti all'autorità superiore militare, qualunque essa sia, per la stretta via gerarchica, salvo nei casi in cui sia con espresse disposizioni altrimenti determinato. § 38. Però gli uffiziali generali ed i comandanti di Corpo possono per affari concernenti le truppe da essi dipendenti, e che non riguardino direttamente la disciplina, rivolgersi immediatamente al Ministro della guerra. § 39. I comandanti di reggimento o di distaccamento, il cui rispettivo comandante di Brigata o di Corpo risieda in altra divisione militare, rivolgono direttamente i loro rapporti al comandante della divisione militare, in cui risiedono, informandone però contemporaneamente il comandante di Brigata o di Corpo rispettivo. Se il comandante del distaccamento è inferiore al grado di maggiore e si trovi in una piazza comandata da un uffiziale a lui superiore in grado, rivolgerà i rapporti per mezzo di quest'ultimo. § 40. Nei casi straordinari che riguardano la disciplina, e quando la lontananza del Corpo o del distaccamento dall'autorità immediatamente superiore possa ritardare di troppo un provvedimento urgente, il comandante può, sotto la sua responsabilità, rivolgere direttamente il suo rapporto, secondo i casi, al comandante di brigata, di divisione o di dipartimento, ed anche al Ministro della guerra, informando contemporaneamente di ogni cosa il superiore immediato nell'ordine gerarchico. § 41. I rapporti che occorresse agli uffiziali addetti alla Casa militare del Re e dei RR. Principi di fare al Ministro della guerra, saranno trasmessi per la via gerarchica dal primo aiutante di campo di S. M.
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