Regolamento›Capo VI
Art. 115
165 / 413Militari feriti per qualsiasi causa, od infermati per cause provenienti dal servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 403. Ogniqualvolta alcun militare debba essere curato per qualche ferita o lesione, qualunque ne sia la causa e la gravità, il comandante dello squadrone rassegna al comandante del Corpo un rapporto intorno alle cause che vi diedero luogo, dopo avere interrogato, se è possibile, il militare ferito od offeso, e corredando il rapporto di una dichiarazione del militare più elevato in grado che fu presente all'accidente, firmato anche per quanto possibile da due testimoni. Tale dichiarazione indicherà, oltre all'epoca, ed al luogo dell'accidente, la natura del servizio cui attendeva il militare offeso, il modo con cui l'accidente si è prodotto, il nome ed il grado dei principali fra i militari, o delle altre persone che furono presenti.
§ 404. Se la ferita o lesione non risulta provenire da causa di servizio, il comandante del Corpo trasmette senz'altro al consiglio d'amministrazione i documenti anzidetti, affinché li custodisca accuratamente.
§ 405. Sono comprese nelle cause di servizio non solo i fatti di guerra e le esercitazioni, ma anche le scuole, le marcie, il governo, e la cura dei cavalli, e le opere, o lavori comunque prescritti per servizio dai regolamenti, o dai comandanti rispettivi.
§ 406. Ove la ferita o la lesione provenga da causa di servizio, e sia tale che possa divenire col tempo causa anche remota d'inabilità al servizio, d'impedimento, o d'infermità permanente, sebbene non grave, il comandante del Corpo richiede dall'uffiziale sanitario che ha curato il militare ferito od offeso, una relazione in cui sia convenientemente dichiarata la natura e la gravità del male, la causa immediata di esso in quanto si deduca dall'osservazione della ferita o lesione, ed accenni alla durata, ed agli esiti probabili di essa, non meno che alle complicazioni derivanti da malattie, o da vizi discrasici preesistenti.
Vi sarà soprattutto dichiarato se, secondo i dati della scienza, la ferita od offesa sia tale da poter probabilmente rendere il militare per sempre inabile al servizio.
§ 407. Tale relazione, vidimata dal comandante del Corpo, è trasmessa al consiglio d'amministrazione, e nel caso che vi si dichiari che il militare può per effetto della ferita o lesione essere per sempre inabilitato al servizio, il Consiglio, dopo assunte le più accurate informazioni, compila apposito processo verbale in cui siano particolareggiate le cause che diedero luogo alla ferita o lesione, le circostanze che la accompagnano, e le testimonianze delle persone che furono presenti all'accaduto.
§ 408. Il verbale sarà accuratamente custodito dall'amministrazione, insieme coi documenti mentovati ai §§ 403 e 406.
§ 409. Ogniqualvolta alcun militare incontri per ragioni di servizio qualche infermità che possa renderlo per sempre inabile al servizio, l'uffiziale di sanità che attende alla sua cura ne farà particolareggiato rapporto al comandante del Corpo, giusta le norme divisate al § 406 in quanto siano applicabili, e questi, dopo assunte le opportune informazioni, lo trasmette al consiglio d'amministrazione, affinché faccia procedere a regolare inchiesta sui fatti allegati, e quindi, qualunque ne sia il risultato, ne faccia constare nel verbale mentovato al § precedente.
Storico versioni
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