Art. 112 · Cure gratuite, e private.
RegolamentoCapo VI

Art. 112

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Cure gratuite, e private.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 398. I medici devono prestare a tutti i militari ammalati del Corpo le loro cure gratuite, ma è loro severamente vietato di curare privatamente alcun sott'uffiziale, caporale o soldato, i quali voglionsi sempre mandare o all'ospedale, o all'infermeria reggimentale, a seconda della malattia da cui sono affetti.
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