Regolamento›Capo VI
Art. 112
162 / 413Cure gratuite, e private.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 398. I medici devono prestare a tutti i militari ammalati del Corpo le loro cure gratuite, ma è loro severamente vietato di curare privatamente alcun sott'uffiziale, caporale o soldato, i quali voglionsi sempre mandare o all'ospedale, o all'infermeria reggimentale, a seconda della malattia da cui sono affetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-112