Art. 109 · Vigilanza sui cibi e sulle bevande.
RegolamentoCapo VI

Art. 109

159 / 413

Vigilanza sui cibi e sulle bevande.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 394. I medici esaminano, semprechè loro venga ordinato, i cibi e le bevande delle truppe, sieno essi provvisti dai fornitori, o dai vivandieri, ed anzi ogni qual volta si avveggano della distribuzione di qualche cibo nocivo, o della necessità di fare stagnare qualche recipiente, ne avvisano tosto i superiori competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-109