Regolamento›Capo VI
Art. 109
159 / 413Vigilanza sui cibi e sulle bevande.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 394. I medici esaminano, semprechè loro venga ordinato, i cibi e le bevande delle truppe, sieno essi provvisti dai fornitori, o dai vivandieri, ed anzi ogni qual volta si avveggano della distribuzione di qualche cibo nocivo, o della necessità di fare stagnare qualche recipiente, ne avvisano tosto i superiori competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-109