Regolamento›Capo VI
Art. 108
158 / 413Malattie particolari e contagiose.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 393. Qualora si manifesti nella truppa qualche sintomo o pericolo di morbo epidemico o contagioso, i medici vi volgono particolare attenzione, ne indagano le cause, e suggeriscono al comandante del Corpo le provvidenze igieniche che credono utili.
Fanno, quando occorra, separare dagli altri infermi coloro che ne siano sospetti, ordinando i bucati e suffumigi convenienti per le varie parti del vestiario dei defunti, consigliandone anche l'abbruciamento totale, e suggerendo i mezzi di purificare i locali che ne abbisognassero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-108