Regolamento›Capo VI
Art. 106
156 / 413Doveri in genere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 388. Gli uffiziali sanitari debbono riunire ai pregi propri di chi professa l'arte salutare, il coraggio, l'energia, e quelle altre doti che distinguono l'uomo d'armi, attendere con zelo ed amore al servizio, assistere gli ammalati con quei modi e quei riguardi che sono atti ad ispirare fiducia, e son dovuti a chi dedica la vita in servizio del Re e della Patria, ed osservare in ogni circostanza la maggior prudenza.
§ 389. Secondo il posto che occupano rispettivamente nella gerarchia, devono invigilare a che i loro subordinati adempiano esattamente ai propri doveri, e quando occorra riprenderli, punirli, e farne il prescritto rapporto.
§ 390. Essi devono partecipare cogli altri uffiziali alle visite di Corpo, e vestire in servizio la propria divisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-106