Art. 102 · Assistenza spirituale ai militari e loro istruzione.
RegolamentoCapo IV

Art. 102

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Assistenza spirituale ai militari e loro istruzione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 370. Egli deve visitare gl'infermi sovente, confortarli, amministrare loro, o procurare che sieno loro amministrati per tempo i soccorsi spirituali. § 371. Dovendosi portare il Viatico ad un infermo o ad un ferito, sia in campo che in guarnigione, egli chiede la scorta militare. § 372. Negli incontri col nemico egli deve stare continuamente unito al Corpo per confortare i feriti, ed assistere i moribondi. § 373. Ove talun militare del Corpo venisse condannato alla pena capitale, egli deve prepararlo alla morte, accompagnarlo al luogo del supplizio, e assisterlo sino all'ultimo momento. § 374. Il cappellano deve impartire l'istruzione religiosa ai figli dei militari del Corpo, ed attendere all'insegnamento in quella classe delle scuole reggimentali che gli sia assegnata dal comandante del Corpo, sotto la direzione dell'uffiziale superiore direttore delle scuole.
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