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Art. 1
1 / 413Del Giuramento.
In vigore dal 1 giu 1864
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA PER L'ARMA DI CAVALLERIA.
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Del Giuramento.
§ 1. Chiunque entra nelle file dell'Esercito è vincolato, finché rimane al servizio, dal seguente giuramento:
«Giuro di esser fedele al Re, ed à suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.»
Il giuramento deve solennemente prestarsi dai Corpi di nuova formazione, dai promossi Uffiziali e dai nuovi soldati.
Il militare spergiuro è macchiato d'infamia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-1