Art. 7
Regolamento

Art. 7

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In vigore dal 30 apr 1863
Se qualche membro non farà più parte, per qualunque causa, della Commissione, sarà supplito con nuova nomina da colui o da coloro a cui la legge aveva dato il diritto di nominarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-7