Art. 47
Regolamento

Art. 47

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In vigore dal 30 apr 1863
Le spese per la costruzione ed apposizione dei segni divisorii saranno anticipate dai periti cui sia stato dato l'ordine d'appalto. Essi faranno dalla Commissione liquidare tali spese, non che tutti i diritti e le vacazioni loro spettanti tanto pel tempo impiegato nello apprestare ad essa Commissione le notizie sul sistema di divisione, quanto per trasferte e per la materiale esecuzione della divisione stessa. Tale liquidazione sarà omologata dal Presidente del Tribunale senza formalità di giudizio; dopo di che sarà esecutiva a carico dei titolari ecclesiastici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-47