Art. 43
Regolamento

Art. 43

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In vigore dal 30 apr 1863
Se succederà il caso previsto nell' della legge, la Commissione, dopo l'avviso del Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale, ammetterà le private trattative per concedere ad enfiteusi le quote per le quali sia stato deserto l'incanto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-43