Art. 41
Regolamento

Art. 41

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In vigore dal 30 apr 1863
Compiutasi la divisione in quote, la Commissione formerà per ciascun contratto enfiteutico il corrispondente quaderno delle condizioni, nel quale saranno esattamente descritte le particolarità del fondo, giusta gli della legge, e saranno stabiliti i patti enfiteutici secondo ciò che è determinato dallo della legge medesima. Espressamente sarà detto che ogni canone è redimibile a termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-41