Art. 39
Regolamento

Art. 39

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In vigore dal 30 apr 1863
La divisione materiale delle quote per ciascun fondo sarà affidata dalla Commissione ad uno o due o al più tre periti di sua scelta, secondo l'estensione del terreno, imponendo ai medesimi un termine entro il quale dovrà essere compiuta. Questo termine non dovrà essere maggiore di trenta giorni pel fondo più esteso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-39