Art. 35
Regolamento

Art. 35

35 / 50
In vigore dal 30 apr 1863
I reclami dei terzi di cui si parla nell' della legge dovranno essere presentati al Presidente della Commissione fra il termine di 20 giorni dalla data dell'affissione dei quadri, di cui è cenno nel precedente articolo; scorso il quale termine non saranno più ammissibili, salvo il diritto ai terzi di provvedersi innanzi ai Magistrati competenti per lo esperimento delle loro ragioni, senza che ne venga interrotta l'esecuzione delle operazioni circa l'enfiteusi. Dalle deliberazioni della Commissione intorno a siffatti reclami si ha il diritto del gravame alla Corte d'Appello giusta l' della legge. Il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello affretterà il giudizio, e terrà avvisata la Commissione del progresso e del termine dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-35