Regolamento
Art. 32
32 / 50In vigore dal 30 apr 1863
Dalla rendita lorda di ogni fondo la Commissione dedurrà tutti i pesi dovuti, i quali resteranno a carico del nuovo enfiteuta a sensi dell' della legge; dopo di che formerà i rispettivi quadri con la indicazione di ciascun fondo, della rendita lorda, calcolata sul coacervo dei fitti o sul confronto catastale come nei precedenti articoli, dei pesi che si deducono per restare accollati all'enfiteuta, e finalmente del resultato della rendita netta.
I detti quadri saranno notificati ai titolari ecclesiastici insieme al notamento dei fondi che restano esclusi dalla enfiteusi e quindi saran discussi i reclami, e saran di nuovo notificati i quadri riesaminati nelle forme stabilite dagli della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-32