Regolamento
Art. 3
3 / 50In vigore dal 30 apr 1863
Ove gli Ordinari diocesani non abbiano entro il detto termine di 10 giorni fatto uso della facoltà attribuita loro dalla legge di delegare un ecclesiastico per far parte della Commissione, la mancanza del componente ecclesiastico non impedirà la Commissione dall'esercizio delle sue funzioni, purchè sia costituita nel numero prescritto nell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-3