Art. 28
Regolamento

Art. 28

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In vigore dal 30 apr 1863
Le perizie saranno anche senza istanza delle parti, ma a giudizio della Commissione ordinate principalmente per quei terreni in cui esistano miniere già aperte o la cui esistenza sia accertata, benché non siano in attività od aperte. Le perizie saranno ugualmente ordinate per quelle terre in cui la esistenza delle miniere non sia accertata, ma che ne offrano sufficienti indizi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-28