Art. 21
Regolamento

Art. 21

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In vigore dal 30 apr 1863
Oltre i dati che saranno apprestati dalle dichiarazioni dei titolari ecclesiastici, dalle Giunte municipali e dai Notai, la Commissione avrà diritto di chiedere, ove ne riconosca il bisogno per accertare la consistenza della proprietà fondiaria, le occorrenti notizie a tutti gli uffizi da cui stimerà poter attingere esatta contezza dei beni che dovranno censirsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-21