Art. 19
Regolamento

Art. 19

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In vigore dal 30 apr 1863
Nel caso sopraindicato la Commissione destinerà un altro Notaio che sulle minute notarili esegua le ricerche e formi gli elenchi o certificati prescritti a spese del renitente, ed adoprerà i mezzi coattivi dalla legge permessi nel caso di negata esibizione delle minute. Lo stesso farà per gli Ufficiali di altri rami, colla intelligenza e per mezzo di altri Ufficiali dal loro superiore autorizzati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-19