Art. 17
Regolamento

Art. 17

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In vigore dal 30 apr 1863
Il Procuratore del Re farà intimare il Notaio per mezzo di un Usciere giudiziario a comparire innanzi al Tribunale a giorno ed ora fissa, accordandogli un giorno per ogni quindici miglia di distanza. Il Tribunale, letta la deliberazione della Commissione, ed intese le conclusioni del Procuratore del Re e la difesa del convenuto, se sarà presente, pronunzierà sentenza inappellabile con cui sospenderà, se vi sia luogo, dall'ufficio il convenuto, giusta l' della legge, e per quel tempo che è dalle leggi stabilito. La sentenza conterrà sempre la condanna del sospeso a tutte le spese del giudizio. La sentenza sarà intimata al Notaio dal Procuratore del Re per mezzo dell'Usciere giudiziario, e dallo stesso Procuratore del Re se ne renderà consapevole la Camera notarile. Essa sarà resa esecutiva nè modi propri del rito sommario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-17