Art. 16
Regolamento

Art. 16

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In vigore dal 30 apr 1863
La Commissione, sulla relazione che le sarà fatta dal Sindaco, e di cui è parola nel superiore , provocherà contro i Percettori regii o Esattori comunali, che avranno mancato alla trasmissione dei sopra mentovati estratti, le misure disciplinari giusta le leggi ed i regolamenti in vigore. Quanto à Notai, la Commissione, ricevute dalle Giunte municipali le proposte per la sospensione dall'ufficio, di cui è cenno nel predetto di questo regolamento, pronunzierà deliberazione con cui attesterà il fatto di avere il Notaio mancato in tutto o in parte a quanto è dalla legge ordinato, e cotal deliberazione sarà trasmessa dal Presidente della Commissione al Procuratore del Re presso il competente Tribunale circondariale. Parimente nel caso in cui il Sindaco e la Giunta municipale manchino ai doveri d'ufficio imposti loro dagli della legge e dal presente regolamento, potrà il Prefetto o il Sotto-Prefetto esercitare le facoltà che gli sono date dal capoverso dell'art. 138 della legge comunale del 23 aprile 1859.
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