Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 30 apr 1863
Le dichiarazioni che perverranno dai rappresentanti ecclesiastici, di cui è parola nello articolo precedente, saranno annotate in un registro che a cura del Segretario si terrà presso ciascuna Commissione, e si rilascierà ai dichiaranti ricevuta a firma del Presidente e del Segretario. Ove si vegga che la dichiarazione manchi di qualcuna delle indicazioni che essa deve contenere a termini dell' della legge ed a norma della tabella A, il Presidente ne farà avvertito il dichiarante e lo inviterà a riformarla. Se questi a ciò si rifiuti, si esprimerà sul registro e nella ricevuta la indicazione mancante, ed il rifiuto del dichiarante all'invito fattogli dal Presidente, e si riserberà a far decidere dalla Commissione, se la dichiarazione debba ritenersi come difettosa e se vi sia luogo alla applicazione della multa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-13