Art. 12
Regolamento

Art. 12

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In vigore dal 30 apr 1863
Ricevute le indicazioni sopra mentovate, il Presidente invierà a ciascun superiore di corporazione ecclesiastica ed a ciascun titolare di benefizio o altro, per mezzo del Sindaco del Comune ove abbiano essi domicilio, un modello di dichiarazione secondo l'annessa tabella A. Manderà altresì a ciascun Notaio dei Comuni del suo Circondario, anche per mezzo del rispettivo Sindaco, i modelli giusta le annesse tabelle B e C per la formazione dell'elenco e del certificato negativo di cui è cenno nell' della legge. Siffatte tabelle saranno fatte poi tenere per lo stesso mezzo del Sindaco alla Commissione dai Notai, dopo adempiuto a quanto da loro si deve. Chiederà altresì il Presidente ad ogni Percettore regio o Esattore comunale l'estratto dei ruoli fondiari circa la possidenza dei corpi morali i cui fondi devono darsi in enfiteusi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-12