Regolamento
Art. 1
1 / 50In vigore dal 30 apr 1863
REGOLAMENTO
in esecuzione della legge 10 agosto 1862 sull'enfiteusi redimibile dei beni ecclesiastici in Sicilia
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Gli Ordinari diocesani, i Presidenti delle Corti d'Appello e le Deputazioni provinciali delle Provincie Siciliane, fra dieci giorni dall'invito che ne avranno dai Prefetti, nomineranno gli individui che in virtù dell' della legge del 10 agosto 1862 è loro attribuito di nominare per comporre la Commissione incaricata in ciascun Circondario delle operazioni per l'enfiteusi redimibile dei beni ecclesiastici delle Provincie suddette.
Le nomine, che trovinsi già fatte dopo la pubblicazione della legge, sono mantenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-1