Art. 69
RegolamentoCapo IX

Art. 69

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In vigore dal 26 mar 1863
In ambi i corsi poi sono obbligatori i lavori donneschi, la danza, la ginnastica e il canto corale. A talento pure delle alunne e dei genitori potrà aggiungersi lo studio di qualche parte della musica e della pittura. Gl'insegnamenti liberi si daranno a spese delle fanciulle, cui saranno impartiti.
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