Regolamento›§ 4
Art. 64
74 / 79In vigore dal 26 mar 1863
Le alunne non possono carteggiare se non coi loro genitori e con quelle persone che fossero da essi indicate alla Direttrice.
Similmente s'intende per le visite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-64