Art. 61
Regolamento§ 4

Art. 61

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In vigore dal 26 mar 1863
Le più meritevoli per bontà, diligenza, od altre qualità morali saranno incoraggiate con premi. Questi non saranno mai pietanze di più, insolita diminuzione di studio, sonno prolungato o altro simile; ma saranno libri desiderati ed innocui, frequenza di visite dei parenti, testimonianze di lode o scritte o a voce, al cospetto della classe o di tutte, o del Consiglio di vigilanza o nella solennità della distribuzione dei premi alla fine dell'anno. Per qualche merito singolare è data facoltà al Consiglio di vigilanza, proponendolo il Presidente e la Direttrice, di deliberare entro i termini della discrezione un premio straordinario, e ragguagliarne il Ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-61