Art. 47
RegolamentoCapo VIII

Art. 47

47 / 79
In vigore dal 26 mar 1863
I quattro posti interi continueranno a conferirsi dalla Deputazione del Monte di Pietà, giusta le disposizioni testamentarie del signor Saladino, à congiunti del medesimo; gli altri 12 mezzi posti saranno conferiti, a proposta del Consiglio di vigilanza, dal Governo alle fanciulle appartenenti a civili famiglie, i cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato o colle opere dello ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nella amministrazione e nello insegnamento pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-47