Regolamento›Capo VIII
Art. 47
47 / 79In vigore dal 26 mar 1863
I quattro posti interi continueranno a conferirsi dalla Deputazione del Monte di Pietà, giusta le disposizioni testamentarie del signor Saladino, à congiunti del medesimo; gli altri 12 mezzi posti saranno conferiti, a proposta del Consiglio di vigilanza, dal Governo alle fanciulle appartenenti a civili famiglie, i cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato o colle opere dello ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nella amministrazione e nello insegnamento pubblico.
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