Art. 30
RegolamentoCapo VI

Art. 30

30 / 79
In vigore dal 26 mar 1863
Le Istitutrici assistono e vegliano le alunne per tutto il tempo che queste non sono nelle scuole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-30